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Disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2
Primo piano
gio 03 feb, 2022

in attuazione di tale norma si comunica che con l'art. 5 del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022 "Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica" sono state emesse le seguenti disposizioni:
1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivitā di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, č autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse
quelle confluite sulla contabilitā speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-
quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di remunerare le farmacie e le strutture sanitarie per l'attivitā effettuata in applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalitā previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI, gestori del sistema TS, in accordo con il Ministero della Salute, hanno comunicato le seguenti modalitā operative per l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
 

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