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Obbligo formativo ECM per Medici e Odontoiatri
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gio 31 ott, 2019

Scadenza adempimento 31.12.2019

come è noto i Medici e gli Odontoiatri hanno l’obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l’acquisizione di crediti ECM.
Tuttavia con l’approssimarsi della scadenza al 31.12.2019 dell’adempimento dell’obbligo ECM per il triennio 2017 – 2019, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Nuoro ritiene opportuno informare e sensibilizzare nel merito.
Come è ormai noto l’art. 16 del D. LGS 502/92 e s.m.i dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce un requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto di aziende ospedaliere, delle Università, delle Aziende sanitarie locali e delle strutture private o di libero professionista.
L’aggiornamento professionale è un preciso dovere posto in capo ad ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.
Si sottolinea inoltre che i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
L’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni, recante “La Formazione Continua nel settore Salute” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede – all’art. 21 – che gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali vigilino sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.
L’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendo la diffusione ai discenti e ai collaboratori.
L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”.
Pertanto lo scrivente, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, sollecita gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo invitando a verificare la propria situazione ECM tramite l’accesso, previa registrazione, all’area riservata del sito CO.GEA.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie).
Ricordiamo inoltre che la suddetta Commissione ha adottato una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.
Nello specifico sono state adottate alcune importanti modifiche riguardanti:
1) la possibilità, per tutti i professionisti che nel triennio 2014 -2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017 – 2019;
2) il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:
-Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
-Tutoraggio individuale
-Formazione all’estero
-Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017 – 2019;
3) l’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
4) criterio della flessibilità: abolendo i limiti massimi e minimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti il criterio della flessibilità, e quindi ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisti.
I crediti potranno essere acquisiti anche tutti nello stesso anno solare.
Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Pertanto questo Ordine, nell’ambito dei propri compiti, invita gli iscritti ad accedere e/o registrarsi nell’area riservata del Consorzio di Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (CO.GEA.P.S.) come “Professionista della Salute”, per consultare e monitorare la propria posizione ECM ed eventualmente provvedere ad inserire, attraverso l'utilizzo dell’autocertificazione nella procedura di inserimento manuale, le istanze di immissione crediti per la valutazione del CO.GEA.P.S.
Si ricorda che nell’area riservata è consentito inserire l’eventuale documentazione mancante che sia in possesso del professionista, entrando su “Partecipazione ECM” e successivamente su “Crediti mancanti” dalla cui schermata si potranno inserire i singoli eventi formativi allegando l’autocertificazione accompagnata dalla scansione del documento di riconoscimento e l’attestato in possesso.
Ogni anno il CO.GEA.P.S fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l’obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017 – 2019 a quello 2014 – 2016, dai singoli professionisti iscritti agli Ordini.
 

Allegato: Manuale ECM.pdf (993 kb) File con estensione pdf
Allegato: crediti formativi.pdf (442 kb) File con estensione pdf
Allegato: Esoneri.pdf (84 kb) File con estensione pdf

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