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Cassazione Civile Sez. L. Sentenza n. 14770/17 - Dirigenti Medici - Risarcimento del danno subito per la mancata fruizione del riposo
Primo piano
sab 17 giu, 2017

La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost, sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno”. Pertanto la sentenza impugnata nell’escludere il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale nei casi di reperibilità attiva, non ha correttamente interpretato le disposizioni contrattuali rilevanti e si è posta in contrasto con i principi di diritto indicati.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza in data 17.5.12 la Corte di Appello di Genova, confermando la pronuncia del Tribunale di Massa, ha respinto le domande proposte nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale 1 di Massa e Carrara dai (Omissis), “Inquadrati in varie categorie previste dalla contrattazione collettiva del comparto sanità o dirigenti medici” i quali, avendo svolto il servizio di pronta disponibilità anche in giorni festivi, avevano chiesto: il riconoscimento del diritto a fruire in ogni caso del riposo compensativo; il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione del riposo; la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. I ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di avere respinto le diverse domande di maggiorazione del trattamento retributivo e di risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale derivata dalla chiamata in servizio, sulla base di una errata interpretazione delle disposizioni contrattuali, contrastante con il principio del riposo settimanale previsto dall’art. 36 cost. Ad avviso dei ricorrenti, ove nel corso del servizio di reperibilità si renda necessaria la prestazione effettiva, la azienda sanitaria non può limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma deve anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione. La Corte di Cassazione ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile,riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE. A detto orientamento il Collegio intende dare continuità per ché i CCNL per il personale dirigente e non dirigente del servizio sanitario nazionale affermano con chiarezza che il “riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato”. La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost, sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno”. Pertanto la sentenza impugnata nell’escludere il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale nei casi di reperibilità attiva, non ha correttamente interpretato le disposizioni contrattuali rilevanti e si è posta in contrasto con i principi di diritto sopra indicati.

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