E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficale n.110 del 29 Aprile 2020 serie generale, la Legge n.27 del 24 Aprile 2020.
Si riporta testuale il comma 2 dell'art.26 che chiarisce i dubbi nel merito:
"All’articolo 26: al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «dai lavoratori» è inserita la seguente: «dipendenti»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi."
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